STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“ASSOCIAZIONE LORENZO POCCI“
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000 l’associazione denominata “Associazione Lorenzo Pocci”
Art. 2 – SEDE
L’associazione ha sede legale in Velletri (RM) , via Santirecchia n°46 . Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta una modifica statutaria.
Art. 3 – NATURA DELL’ASSOCIAZIONE
- L’associazione non ha fini di lucro, apolitica e apartitica. Essa destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali, alla promozione della sua finalità. L’associazione destina eventuali avanzi i esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio fra i soci, anche in forma indiretta. L’associazione ispira norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, delle pari opportunità tra uomini e donne, la gratuità delle cariche sociali e degli associati e tutela dei diritti.
- La durata dell’associazione è illimitata.
- L’associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali e ha per scopo l’elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale e sensibilizzazione sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell’associazione trovano rispetto nei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona.
Art. 4 – SCOPI SOCIALI
1.1 Per perseguire gli scopi sociali dell’associazione si propone in particolari modo:
- Stabilire rapporti personali e umani capaci di educare e far crescere l’attenzione sulle strade e promuovere il codice della strada.
- Avere attenzione verso situazioni di particolare disagio soggettivo, sociale e culturale.
- Promuovere eventi ed iniziative sociali dedicate alla sensibilizzazione all’attenzione sulla strada.
- Promuovere eventi ed iniziative sociali dedicate all’attività di sensibilizzazione “OPEN YOUR EYES” (“APRI GLI OCCHI”) nei confronti delle vittime sulla strada e/o all’attenzione sulla strada nei riguardi dei veicoli più deboli, tra cui è importante ricordare e sensibilizzare l’attenzione dei motociclisti.
- Progettare, organizzare, realizzare e promuovere attività di tipo espressivo, musicale e di attrazione dedicate ad attività sociali, culturali, disagio soggettivo e di sensibilizzazione all’attenzione sulla strada.
- Organizzare attività di volontariato socio-sanitario, ecc.
- Progettare, organizzare e realizzare attività multimediali, video, eventi Facebook e su altre piattaforme social, siti web ed altri tipi di promozione e pubblicità anche tradizionale.
- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L. 383/2000 (mediante specifiche deliberazioni)
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
- Organizzazione di gruppi d’incontro e ascolto a sostegno dei familiari delle vittime.
- Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
1.3 Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
1.4 Ogni eventuale modifica degli scopi sociali effettuati dall’associazione, verranno costituiti con un’assemblea straordinaria con la presenza necessaria di almeno ¾ dei soci effettivi e l’assoluta presenza dei soci fondatori, onorario, Consiglio Amministrativo e i principali organi sociali dell’associazione.
Art. 5 – I SOCI
- Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.
- L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci deve essere almeno un membro del Comitato Direttivo.
- L’ammissione all’associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprio compete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i fati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’associazioni previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
- All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale della misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dell’assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
- Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.
- Le categorie dei soci sono:
Soci fondatori: coloro che sono intervenuti e firmando la costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal comitato direttivo. Hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale annuale.
Soci affiliati: sono associazioni e fondazioni aventi entrambe le caratteristiche di essere enti no-profit, che possono diventare partner dell’associazione.
Soci Aziende: società di persone e capitali
Soci onorari: persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari, ovvero che si sono fatti onore nel sostenere l’associazione in maniera attiva.
Associati: tutte le persone fisiche che vogliono partecipare, collaborare e contribuire all’associazione.
Art. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI
- Ammissione dei soci effettivi: l’indicazione e l’ammissione dei soci effettivi avviene tramite modulo di adesione e versamento della quota annua. Successivamente accettata da parte di un membro del Comitato Direttivo tramite conferma e-mail o posta ordinaria.
- Ammissione associati Aziende: essi devono presentare apposita domanda, indirizzata all’associazione in cui dovrà essere dichiarata l’attività svolta. Per l’eventuale adesione ne delibera il Comitato Direttivo.
- Ammissione dei soci affiliati: essi devono presentare apposita domanda, indirizzata all’associazione in cui dovrà essere dichiarata l’attività svolta. Per l’eventuale adesione ne delibera il Comitato Direttivo.
- Ammissione dei soci onorari: Tale carica potrà essere assunta su richiesta del candidato, anche verbale in ogni momento di vita e durata dell’associazione, essa verrà sottoposta al Comitato Direttivo. Tale carica ha un’importanza sostanziale nell’associazione perché il socio onorario può avere gli stessi compiti e diritti del socio fondatore. In caso di esclusione o recesso del socio onorario esso verrà eliminato dall’albo dei soci onorari, inoltre in caso di inadempienza tale carica e prestigio verrà rimosso e riportato eventualmente in carica di soci effettivi con relativi diritti.
Art. 7 – DIRITTI DEI SOCI
- I soci fondatori ed onorari aderenti all’associazione:
- Diritto di eleggere gli organi sociali
- Facoltà di candidatura alle cariche sociali
- Diritto di presenziare le assemblee ordinarie e straordinarie del Comitato Direttivo e a tutte le altre assemblee ordinarie e straordinarie richieste da almeno ¾ dei soci fondatori ed onorati, da tutti gli altri soci o richieste dal Comitato Direttivo
- La carica del socio effettivo:
- Diritto di partecipare e collaborare attivamente alle varie iniziative dell’associazione, almeno una volta l’anno
- Diritto di partecipare attivamente alla promozione, discussione e realizzazione dei vari progetti insieme al Comitato Direttivo
- Il Comitato Direttivo si riserva di nominare il socio effettivo come portavoce e consulente e/o rappresentante dell’associazione e nelle varie iniziative, qual’ora fosse necessario
- Diritto di proporre e discutere iniziative e progetti insieme al Comitato Direttivo
- Diritto di partecipare alle eventuali riunioni del Comitato Direttivo
- Soci onorari: tale carica possono essere eletti alle cariche sociali tramite diritto di voto da parte del Comitato Direttivo e soci fondatori, previa candidatura e non sono soggetti ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota annuale.
- Il numero di soci effettivi è illimitato.
- I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
- L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai proprio associati.
1.4 Tutti gli Soci Affiliati/Soci Aziende/Associati dell’associazione:
- Diritto d’informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto
- Diritto di elezione e voto del Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri
- Possono proporre iniziative, manifestazioni, eventi ecc. lì dove sono consentiti nell’Art.4 del seguente statuto
- Diritto di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie richieste da almeno ¾ di tutti i soci o richiesta dal Comitato Direttivo o soci fondatori e onorari
- Non hanno diritto di eleggere gli organi sociali
- Diritto di presenziare le assemblee ordinarie e straordinarie del Comitato Direttivo e a tutte le altre assemblee ordinarie e straordinarie richieste da almeno ¾ dei soci fondatori ed onorati, da tutti gli altri soci o richieste dal Comitato Direttivo
- Non hanno diritto di candidatura alle cariche sociali
- Tutti i soci volontari non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avranno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenuto per l’attività prestata a piè di lista. L’associazione si avvale in modo prevalentemente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei proprio associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione e possono proporre iniziative, manifestazioni, eventi ecc. lì dove sono consentiti nell’Art.4 del seguente statuto
- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in riferimento al comma 1.2 dell’art 6 del seguente statuto.
Ogni socio dovrà accettare per intero lo statuto dell’associazione.
Art. 8 – DOVERI DEI SOCI
- Tutti i soci e membri del Comitato Direttivo aderenti, svolgeranno le attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
- Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato dal spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.
Art. 9 – RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
- Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta e/o via e-mail da inviare al coordinatore del comitato direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7 o per altri gravi motivi che abbiamo arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
- L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera o e-mail al medesimo, assieme alle motivazione che hanno dato luogo all’esclusione e ratifica dell’associazione soci nella prima riunione utile.
- Soci receduti e/o esclusi che abbiamo cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
Art. 10 – GLI ORGANI E FIGURE SOCIALI
1.1 Gli organi dell’associazione sono:
- Associati
- Soci affiliati
- Soci Aziende
- Soci effettivi
- Soci fondatori
- Soci Onorari
Le figure sociali saranno:
Testimonial ad Onorem: colui che aiuta l’associazione a dare visibilità, tale carica è scelta dal Comitato Direttivo e la sua prestazione potrà essere gratuita e/o a pagamento.
Il Comitato Direttivo, sarà costituito da:
- Presidente
- Vicepresidente
- Consigliere
- Tesoriere
- Segretario
1.2 Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Art. 11 – L’ASSEMBLEA
1.1 L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori, affiliati, aziende ed effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
- Avviso scritto da inviare con la lettera semplice o e-email agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza
- Avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima
- Avviso tramite e-mail e/o pec.
- L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’ anno ed è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- Deve inoltre essere convocata
- Quando il Direttivo lo ritiene necessario
- Quando la richiede almeno un decimo dei soci.
- Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o scopi sociale dell’associazione, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
- L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche gli assenti o dissenzienti.
- Spetta alla competenza dell’assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- elezione del Presidente e del Comitato Direttivo e sarà costituita solo dai Soci Fondatori e Onorari in tutti gli altri casi sarà costituita anche da tutti gli altri soci.
- proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
- approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo
- determinazione annuale dell’importo della quota sociale di adesione, essa verrà decisa in sede ordinaria presieduta dal Presidente, Direttivo e soci fondatori ed onorari, dopodiché verrà comunicata agli altri soci in seconda seduta.
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Direttivo
- approvazione del programma annuale dell’associazione.
- Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l’assemblea lo ritenga opportuno.
- Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
- Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario/Consigliere del Direttivo o da un componente dell’assemblea appositamente nominato dal Direttivo. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario/Consigliere nella sede dell’associazione.
1.8 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
1.9 Spetta alla competenza dell’assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti, in prima seduta, approvazione dei soci presenti in seconda seduta;
- scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
1.10 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci fondatori ed onorari, purché in regola con il pagamento della quota e per i quali non sia in corso o siano stati presi provvedimenti disciplinari.
Art. 12 – IL COMITATO DIRETTIVO
- L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dall’assemblea Costituente ed composto da tre a 10 membri.
- La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri dei Soci Fondatori ed Onorari .
- Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- Il Comitato Direttivo:
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione e favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione;
- redige i regolamenti da sottoporre all’assemblea nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto ed emana qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’associazione;
- attua tutte le delibere occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, includi l’assunzione, licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti della attività approvare dall’assemblea;
- redige e presenta all’assemblea il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività dell’associazione;
- sottopone e presenta all’assemblea il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività dell’associazione;
- proporre assemblea i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dell’associazione e fissarne le modalità di pagamento
- decidere in merito all’apertura di nuove sezioni in altre città, previa deliberazione dell’assemblea dei soci
- decide in merito all’accoglimento delle domande di ammissioni all’associazione da parte degli aspiranti soci e ne sottopone all’assemblea l’eventuale esclusione dei soci, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
- Le riunioni del Comitato Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
- Nell’ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
- il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea dei soci fondatori),
- il Vice Presidente (eletto nell’ambito del Comitato direttivo stesso o dall’assemblea dei soci fondatori ed onorari),
- il Tesoriere (eletto nell’ambito del Comitato direttivo stesso o dall’assemblea dei soci fondatori ed onorari).
- Il Consigliere (eletto nell’ambito del Comitato Direttivo stesso e dell’assemblea dei soci fondatori ed onorari).
- Il Segretario (eletto nell’ambito del Comitato Direttivo stesso e dell’assemblea dei soci fondatori ed onorari).
- Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione, entro il massimo stabilito dall’assemblea.
- Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto tramite lettera o e-mail da far pervenire a ciascun consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta, esso deve essere riunito tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare e ogni qualvolta il Presidente o altri membri del Direttivo lo ritengano opportuno. Le riunioni del Comitato sono valide purché sia presente la maggioranza dei componenti, in prima battuta, mentre in seconda battuta risulterà valida con la presenza effettiva dei partecipanti membri. Di tutte le riunioni svolte deve essere tenuto un verbale, sottoscritto dal Presidente, Vicepresidente o dal Consigliere/Segretario e contenente la sintesi degli argomenti trattati ed eventuali deliberazioni assunte.
- In caso di morte, dimissioni o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il Comitato Direttivo provvederà alla loro sostituzione utilizzando, come prima guida, l’elenco dei soci fondatori. I nuovi consiglieri saranno eletti dagli stessi soci fondatori, dal Presidente e dal restante Comitato Direttivo, con l’assoluta presenza, essi rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Nel caso decade oltre la metà dei membri del consiglio, l’assemblea dovrà provvedere all’elezione di un nuovo consiglio. Inoltre alla fine del mandato dei consiglieri sostitutivi verrà svolta una nuova elezione del consiglio, nel caso in cui il mandato dei precedenti consiglieri è stata svolta in modo efficiente, potranno essere rieletti.
- Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato su richiesta scritta o e-mail della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Comitato dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.
Art. 13 – IL PRESIDENTE
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, provvede alla convocazione dell’assemblea dei soci e del Comitato direttivo e li presiede.
- Rappresenta l’ Associazione di fronte alle autorità e ne è il portavoce ufficiale.
- Convoca il Comitato Direttivo e l’ Assemblea dei Soci, sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
- Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrative ed economica dell’associazione, di cui firma gli atti. In caso di sua assenza ne fa le veci il Vicepresidente o il Consigliere.
- Il presidente, come legale rappresentanti ha potere di firma per apertura dei conti bancari e postali e può dare delega di firma al Vicepresidente, Consigliere o Tesoriere.
- Il presidente in caso di urgenza, assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.
Art. 14 – PATRIMONIO SOCIALE
1.1 Il patrimonio sociale è costituito dall’associazione in ogni sua forma e sotto qualsiasi forma di essa deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Stato italiano.
Art.15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che fanno parte dei soci stessi. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
- Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.
ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea dei soci o, in caso di necessità, dai Soci Fondatori ed Onorari e resta in carica per tre anni. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’associazione.
- Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell’Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell’Associazione.
- Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri
- decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio o all’espulsione di esso.
- arbitrare in merito alle vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci.
- controllare il corretto funzionamento dell’Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell’Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l’Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all’Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.
Art.17 – FINANZIAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1.1 L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla convenzione della documentazione con l’indicazione dei soggetti erogati da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
- b) eredità e donazioni;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e o terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di importa e alle deduzioni dal reddito imponibile;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- l) proventi e donazioni da altre associazioni, fondazioni, istituti religiosi, ecc
Art.18 – RENDICONTO ECONOMI, FINANZIARIO O BILANCIO
- L’esercizio sociale va fino al 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura del bilancio.
- Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- L’assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste o impegnato in iniziative e progetti futuri programmati.
- E’ in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
Art. 18.1 – ESERCIO SOCIALE
L’esercizio sociale e finanziario dell’associazione coincide di norma con l’anno solare, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea.
Art. 18.2 – UTILI E RESIDUI ATTIVI
- Gli eventuali utili o residui attivi del bilancio possono essere accantonati come fondi di riserva in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, pertanto l’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- In caso di scioglimento dell’associazione, vedere art. 17
Art. 18.3 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
1.1 E’ fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretti i proventi delle attività durante la vita dell’associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
Art.19 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
- Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
- L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari che verranno specificate nello scioglimento dell’associazione e che verranno poi comunicate ai liquidatori con firma di almeno due membri del Direttivo o controfirmato dagli eventuali liquidatori.
Art. 20 – MODIFICHE STATUARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti o in alternativa in seconda seduta con i soci presenti all’assemblea. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il regolamento interno e con la legge italiana.
Art. 21 – PARTECIPANTI
Soggetti a cui si fa riferimento nell’art. 148, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui si riporta di seguito, ai fini della sua applicazione alle attività ad esso conformi:
“ Non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attivazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli ascritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività, e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.”
Art. 22 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
Art. 23 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge dello statuto.
Art. 24 – RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si chiamano le disposizioni delle leggi vigenti in materia e degli eventuali regolamenti.